Articolo 1 – Denominazione e Sede
E’ costituita l’Associazione senza fine di lucro denominata GRUPPO ITALIANO DI DATA MANAGER (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica, avente sede legale a Meldola (FC), Via Piero Maroncelli n. 40.
La sede potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo (CD).
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del CD.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopo e attività
L’Associazione non ha fini di lucro, ed ha come scopi:
- Il riconoscimento ministeriale della figura professionale del Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC);
- la promozione della ricerca clinica e scientifica;
- la formazione e aggiornamento della figura professionale dei CRC e del personale sanitario anche operante presso strutture pubbliche o private, università, I.R.C.S.S. (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e Fondazioni operanti nel settore della ricerca clinica e scientifica;
- la diffusione e lo scambio di informazioni relative alla ricerca clinica e scientifica.
Per il conseguimento dello scopo di cui alla precedente lettera a) l’Associazione si impegnerà a promuovere l’iter legislativo e normativo per l’ottenimento del riconoscimento istituzionale della figura del CRC.
Per il conseguimento dello scopo di cui alla precedente lettera b) l’Associazione promuoverà:
- l’organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica con la creazione di specifiche banche dati;
- la pubblicazione di lavori scientifici;
- l’organizzazione di seminari, conferenze e congressi, per divulgare e/o confrontare i risultati di esperienze dirette e/o acquisite;
- lo sviluppo di relazioni con Enti operanti nel medesimo o analogo settore, in Italia o all’Estero, al fine di consentire lo scambio dei risultati ottenuti nell’ambito della ricerca.
Per il conseguimento dello scopo di cui alla precedente lettera c) l’Associazione promuoverà e/o collaborerà alla programmazione di eventi di carattere formativo quali corsi, seminari, workshop e pubblicazioni relative all’attività dei CRC.
Per il conseguimento dello scopo di cui alla precedente lettera d) l’Associazione provvederà a diffondere informazioni in ricerca clinica e scientifica tramite tutti i mezzi e canali di cui dispone, tra cui opuscoli, brochure, internet.
Articolo 3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione è formata da:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci aggregati
- Soci onorari
Soci fondatori sono coloro che hanno ideato e fondato la presente Associazione e risultano nell’atto pubblico di costituzione.
Soci ordinari sono tutti i CRC e le figure professionali in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- almeno una laurea triennale in ambito scientifico/sanitario o un master universitario in ambito di ricerca clinica
- che lavorino attualmente come CRC oppure che abbiano lavorato come CRC per almeno 12 mesi negli ultimi 36 mesi presso enti e/o istituzioni di natura pubblica e/o privata.
I CRC che all’entrata in vigore del presente Statuto siano in grado di provare, con idonea documentazione, di aver svolto per almeno 5 anni l’attività di CRC presso enti e/o istituzioni di natura pubblica e/o privata, possono richiedere al CD la loro ammissione in qualità di Socio Ordinario anche in assenza del criterio 1) di cui al precedente paragrafo.
Per essere ammessi come soci sarà necessario:
- accettare il presente statuto ed ogni sua clausola nonché le prescrizioni di eventuali regolamenti;
- presentare richiesta di adesione attraverso le modalità decise annualmente dal CD e riportate sul sito internet di riferimento;
- effettuare il pagamento della quota associativa prevista, a seguito dell’approvazione del candidato da parte del CD.
I soci possono essere iscritti ad altre Associazioni, Fondazioni, etc. aventi scopi simili, ciò non costituisce motivo di incompatibilità.
L’iscrizione ha validità annuale (anno solare) e si rinnova con il pagamento della quota associativa, da versare entro il 1 marzo di ogni anno.
Il Socio che provvede al pagamento della quota associativa oltre la data di scadenza prevista, si ritiene moroso e debitore di una quota aggiuntiva pari al 25% della quota annuale, da sommarsi alla quota sociale prevista per l’anno in corso. In caso di mancato pagamento di intere annualità, l’ex associato che intenda rientrare nell’Associazione può sanare la propria posizione versando una mora, decisa dal CD, per ogni annualità non versata, da sommarsi alla quota sociale prevista per l’anno in corso.
Nel caso in cui un nuovo Socio faccia richiesta e sia accettato a partire dal 1 dicembre dell’anno in corso, potrà scegliere di far valere la propria iscrizione anche per l’annualità successiva.
Il mancato pagamento, compreso quello atto a sanare gli anni insoluti, interrompe l’anzianità di appartenenza ed è causa di estinzione del rapporto sociale ai sensi del successivo articolo 5.
I Soci ordinari possono partecipare all’Assemblea annuale e hanno diritto di voto. Essi sono elettori e possono essere eletti a cariche sociali secondo quanto specificato dall’art. 8.
Soci aggregati sono coloro che non hanno i requisiti per essere ammessi come Soci ordinari, ma portatori di un forte interesse verso la ricerca clinica. La loro iscrizione, soggetta a valutazione per approvazione da parte del CD, verrà regolarizzata con il pagamento di una quota minore rispetto a quella dei Soci ordinari e deliberata annualmente dal CD. Al raggiungimento delle condizioni necessarie, il Socio aggregato potrà procedere con la richiesta d’iscrizione a Socio ordinario, soggetta quest’ultima a nuova valutazione da parte del CD, che diventa effettiva con il pagamento della quota associativa prevista.
I candidati aventi i requisiti per essere Soci ordinari non potranno iscriversi come Soci aggregati. Per coloro che hanno effettuato un rinnovo con la quota da socio aggregato, pur essendo stati accettati come socio ordinario, verrà richiesta l’integrazione della suddetta quota per regolarizzare la posizione associativa.
I Soci aggregati possono partecipare all’Assemblea annuale e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto. Essi non sono elettori e non possono essere eletti a cariche sociali.
Soci onorari sono coloro che si sono contraddistinti in campo scientifico, anche in nome e per conto dell’Associazione e, ritenuti meritevoli di tale riconoscimento, sono stati nominati tali dal CD in carica.I Soci onorari non corrispondono all’Associazione quota alcuna.
I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea annuale e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto. Essi non sono elettori e non possono essere eletti a cariche sociali.
Eventuali avanzi attivi realizzati dall’Associazione, nonché fondi patrimoniali, non potranno mai essere ripartiti, neppure in modo indiretto, tra i Soci, ma dovranno essere destinati all’attività dell’Associazione.
Solo i soci ordinari hanno il diritto di voto e di partecipare o delegare altro Socio di fiducia alle assemblee ordinarie e straordinarie. I Soci non in regola con il pagamento della quota d’iscrizione, sebbene il rapporto sociale non sia ancora stato dichiarato estinto ai sensi del successivo articolo 5, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte all’attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti a cariche sociali.
Articolo 4 – Contributi sociali
Il contributo sociale è rappresentato dalla quota d’iscrizione annuale.
L’importo della quota d’iscrizione viene fissato annualmente dal CD.
Articolo 5 – Recesso ed esclusione Soci
La qualità di Socio viene persa:
- per mancato pagamento della quota associativa annuale con la morosità del Socio: questa viene dichiarata dal CD (il Socio moroso può regolarizzare la propria posizione previo pagamento della quota sociale corrispondente alla morosità riscontrata);
- con le dimissioni del Socio (si considera dimissionario il Socio che ne faccia richiesta inviando lettera di dimissioni a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla sede nazionale);
- con l’espulsione per indegnità su proposta del CD (può essere espulso il Socio che eserciti attività in contrasto con i fini dell’Associazione e che si comporti in modo da portare discredito all’Associazione stessa), che viene decisa dall’Assemblea dei soci, nella quale il Socio in espulsione può presentare le sue eventuali giustificazioni;
- con il decesso del Socio.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
Articolo 7 – Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione disposta dal CD, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante la data, il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data prevista per l’adunanza. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell’eventuale seconda convocazione.
Il CD è tenuto tuttavia a convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un quarto dei Soci effettivi e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione od in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza anche di quest’ultimo dal membro con maggior anzianità associativa presente del CD.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
- l’approvazione di modifiche e/o integrazioni del presente statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- l’approvazione del bilancio dell’esercizio;
- la nomina del CD;
- l’esame di ogni altro problema sottopostole nell’ordine del giorno, su iniziativa del CD o su domanda di almeno un quarto dei Soci effettivi;
- l’esclusione per indegnità del Socio.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, decide (quorum deliberativo) a maggioranza dei presenti (salvo le maggioranze specifiche previste dal presente statuto), ed è valida (quorum costitutivo) in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente del CD, o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove in Italia.
Nell’avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.
Dove non diversamente stabilito, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto.
Per la delibera di scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
Le delibere vengono autorizzate dall’assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea. Il presente statuto infatti, prevede che sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria, la convocazione dell’assemblea, l’esercizio del diritto di voto ed ogni altro adempimento possono anche essere effettuati mediante l’utilizzo di strumenti informatici purché, in base alla tecnologia esistente, siano garantiti la identificazione dei soggetti, la prova di avvenuta trasmissione e ricezione, la certezza degli aspetti temporali.
Ogni socio ordinario ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione. E’ ammessa la rappresentanza dei soci ordinari per delega: ogni socio potrà ricevere al massimo numero 3 (tre) deleghe, in caso di votazione cartacea; la delega dovrà essere scritta e permettere l’identificazione del delegante e del delegato mediante documento di identità in corso di validità. Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
Le nomine dei componenti del CD saranno decise a maggioranza semplice dei Soci partecipanti la votazione mediante scrutinio segreto.
Ciascun Socio con diritto di voto avrà a disposizione un numero di preferenze fino a 5, ovvero al numero minimo di membri necessari affinchè il CD possa costituirsi.
In caso di parità di voti, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo, in caso di ulteriore parità (per es. Soci iscritti lo stesso anno) risulta eletto il più anziano di età.
Saranno annullate le schede che presentano un numero maggiore di voti di quello previsto o che siano riconoscibili, in caso di votazione cartacea. E’ ammessa la scheda bianca.
Sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria è ammesso l’utilizzo della teleconferenza, della videoconferenza e di ogni altra modalità informatica che rispetti le condizioni di cui infra e, in particolare, nel luogo della convocazione risultino simultaneamente presenti il Presidente e il Segretario in condizione di identificare i soggetti intervenuti, vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione e ricezione della convocazione e di eventuali documenti, vi sia la certezza degli aspetti temporali, vi sia la possibilità per il Presidente di regolare gli eventi dell’Assemblea, risulti garantita la simultaneità della discussione, l’invio e la ricezione dei documenti e la votazione risulti simultanea; il Presidente e il Segretario dovranno verbalizzare tutti gli eventi dell’Assemblea ed il verbale dovrà essere trascritto al più presto sul libro/registro verbali assemblee.
Sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria le verbalizzazioni e, in generale, tutti i documenti, potranno assumere dimensione informatica purché, in base alla tecnologia esistente, vi siano le garanzie previste dalle norme vigenti.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Il CD è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da massimo 7 (sette) membri ed è legittimo fino a 5 (cinque) membri in carica. I membri venuti a mancare nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, possono essere sostituiti da eventuali candidati non eletti durante l’ultima votazione intercorsa, partendo dal candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
Il CD si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale e della redazione del rendiconto previsionale per l’esercizio successivo e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
Possono candidarsi ad essere eletti membri del CD tutti i Soci ordinari dell’Associazione con anzianità sociale di almeno 3 (tre) anni. Il mandato del CD ha la durata di 3 (tre) anni.
Le quattro cariche istituzionali previste da statuto verranno assegnate mediante votazione interna del CD a seguito di maggioranza dei voti. Ogni membro del CD ha diritto ad esprimere un voto.
Le dimissioni o il venir meno del numero minimo di consiglieri previsto dal primo comma del presente articolo determina la caduta di tutto il CD che però resta in carica per l’ordinaria amministrazione provvedendo comunque, entro 60 (sessanta) giorni, alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione di un nuovo CD. Se il membro del CD uscente ricopre una delle cariche previste da statuto è prevista una nuova votazione interna svolta dal CD in carica per la copertura del ruolo vacante.
Nell’ambito delle sue competenze il CD:
- fissa le norme e le Procedure Operative Standard (SOP) per il funzionamento dell’Associazione;
- procede al suo interno alla nomina a maggioranza dei voti del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea; ne promuove e ne coordina l’attività e la spesa;
- accoglie e rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- delibera su qualunque questione culturale, professionale, gestionale ed organizzativa ritenga opportuno, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per statuto ad altri organi.
Le riunioni del CD possono svolgersi presso la sede sociale o altrove in Italia; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato.
Le riunioni del CD sono valide (quorum costitutivo) ove siano presenti – anche in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità informatiche, almeno la metà dei membri. Per le decisioni del CD (quorum deliberativo) è richiesta l’approvazione della maggioranza dei suoi membri in carica.
La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire, oltre che per i motivi elencati nell’art. 5 del presente Statuto, anche per inattività prolungata nelle attività del CD, compresa
l’assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo impedimento, a giudizio del Consiglio e su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del CD sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
Sono previsti rimborsi spese per i membri del CD, documentate e approvate insieme al bilancio. La decisione ultima in proposito è di competenza del CD.
All’interno del CD non possono essere ricoperte più cariche.
Il CD può delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. In tal caso ai consiglieri ai quali siano delegati poteri dal CD spetta, nei limiti dei poteri ad essi delegati, la rappresentanza dell’Associazione.
La convocazione del CD deve essere fatta per iscritto a mezzo di lettera, fax o e-mail con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
La convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo dove la riunione avrà luogo e l’indicazione dell’ordine del giorno.
Su espressa richiesta del CD o su proposta di uno dei suoi componenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni, in qualità di esperti, Soci o persone esterne all’Associazione non facenti parte del CD che risultino particolarmente competenti su argomenti presenti nell’ordine del giorno.
Articolo 9 – Cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo
Presidente
Il Presidente del CD:
- rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il CD;
- controlla e vigila sull’operato del Segretario e del Tesoriere;
- promuove sul piano organizzativo ed amministrativo ogni iniziativa e provvedimento deliberato dall’Assemblea dei Soci o dal CD tendente al conseguimento dei fini dell’Associazione;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo nel più breve tempo possibile a ratifica del CD.
Vicepresidente
Il Vicepresidente che, qualora non venga espressamente nominato è il consigliere in carica con maggiore anzianità sociale del CD, sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente e ne coadiuva l’attività.
In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Presidente od il Vicepresidente potranno delegare i loro poteri ad altro consigliere per la durata della loro assenza od impedimento.
Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede all’aggiornamento del registro dei Soci (tale attività può essere svolta da un altro componente del CD a seguito di approvazione del CD);
- provvede al disbrigo della corrispondenza relativa alla Segreteria dell’Associazione;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del CD;
- dirige gli uffici ed il personale dipendente e tiene i contatti con i collaboratori esterni;
- nelle sue funzioni il Segretario può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri, Soci o persone esterne all’Associazione, a seguito di approvazione del CD.
Tesoriere
Il Tesoriere:
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del CD;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- predispone lo schema del bilancio consuntivo che sottopone al CD e per approvazione annuale ai Soci.
Articolo 10 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo
Le riunioni del CD sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del CD stesso.
Qualora uno dei consiglieri risulti impossibilitato a partecipare può delegare uno degli altri componenti a rappresentarlo e ad esprimere il suo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
La votazione segreta avrà luogo soltanto nel caso che concerna questioni attinenti persone fisiche.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del CD saranno trascritti su apposito registro e sottoscritti dal Presidente o da colui che ne fa le funzioni e dal Segretario o da chi lo ha sostituito nel caso di sua assenza.
Articolo 11 – Patrimonio e gestione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi in denaro eventualmente conferiti dai Soci all’atto della costituzione;
- beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano destinati espressamente al suo patrimonio;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il CD disponga di destinare a incremento del patrimonio.
L’Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini da:
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del CD;
- eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del CD.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo 12 – Rendiconto o bilancio ed impiego del risultato economico
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Il CD successivamente al 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura di ogni esercizio, deve redigere ed approvare obbligatoriamente un bilancio consuntivo annuo, da presentare successivamente all’Assemblea dei Soci.
Entro la fine di ogni esercizio il CD può redigere un bilancio previsionale per l’esercizio successivo.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il CD convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci per sottoporre l’approvazione del bilancio.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad Enti aventi oggetto analogo a quello dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14 – Clausola arbitrale
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e/o tra i Soci e l’Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto o di eventuali accordi stipulati dall’Associazione e dai Soci, verrà rimessa ad un Collegio di tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio in arbitrato irrituale.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di competenza per il luogo ove è la sede dell’Associazione.
Qualora le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti in lite ed eventualmente di un ulteriore arbitro (solo per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale sopraccitato che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di Presidente del Collegio.
Articolo 15 – Richiamo alle norme legislative
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il CD può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.